Statuto Associazione culturale ESODO APS
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ESODO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
(esente da bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D.LGS 117/2017)

ART. 1
(Denominazione e sede)

L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE ESODO APS costituitasi in data 15 settembre 1978 adotta il presente statuto nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia. L’Associazione ha sede legale in via Monte Boè 33, nel Comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L’Associazione Culturale Esodo APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 3
(Finalità e attività)

L’Associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato - (lettera i - art 5 D. Lgs.117/2017);
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - (lettera r - art 5 D. Lgs.117/2017);
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - (lettera v - art 5 D. Lgs.117/2017);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - (lettera w - art 5 D. Lgs.117/2017);

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

  • organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, corsi di formazione, gruppi di studio, rassegne cinematografiche, teatrali e musicali, attività di scambi culturali e sociali;
  • pubblicare la rivista denominata ESODO, e direttamente o in collaborazione, altre riviste, libri, pubblicazioni;
  • utilizzare strumenti informativi (quali siti, news, facebook);
  • gestire direttamente e in collaborazione strutture culturali permanenti quali biblioteche, centri di promozione sociale, culturale e di documentazione;
  • la creazione di reti con altre associazioni riviste, centri culturali;
  • ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi.


L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.


ART. 4
(Ammissione)


Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono essere soci dell’Associazione altri Enti del terzo settore (ETS) o senza scopo di lucro, rappresentati dal legale rappresentante o da persona fisica a cui sia stato conferito l’incarico.
La domanda di ammissione all’Associazione è subordinata al versamento della quota associativa, All’atto dell’accettazione della richiesta il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’organo di amministrazione in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci.
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  • onorari: sono persone fisiche o enti del terzo settore, o altri enti senza scopo di lucro nominate tali dall’organo di amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5
(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con le quote associative. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 6
(Qualità di socio volontario)

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

ART. 7
(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:
- decesso o estinzione dell’Associazione;
- recesso;
- morosità
- esclusione.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo dell’Associazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea). E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 8
(Quota associativa)

La quota associativa annuale è deliberata dal Consiglio Direttivo. Possono essere istituite quote sociali di diversa entità per particolari categorie di soci, fermo restando però, per tutti i soci, i diritti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

ART. 9
(Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
Organo di controllo esclusivamente nei casi e nei modi di cui all’art. 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Organo di revisione esclusivamente nei casi e nei modi di cui all’art. 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Le cariche sociali relative al Presidente e al Consiglio Direttivo sono gratuite.

ART. 10
(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, nel caso di sua assenza, da un suo delegato componente il Consiglio direttivo.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto comunicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione oppure pubblicato nella pubblicazione periodica dell’Associazione;
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consigli direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11
(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva gli eventuali regolamenti delle attività e dei servizi;
  • stabilisce la periodicità della Rivista;
  • delibera sulle modificazioni dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12
(Validità Assemblee)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Ciascuna associato ha diritto ad un voto, gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro rappresentanti dal legale rappresentante o da persona fisica a cui sia stato conferito l’incarico hanno diritto a un voto.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni che riguardano l’approvazione del bilancio e la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci (maggioranza inderogabile).
Anche per l’Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 13
(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a nove persone elette dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più membri del Consiglio Direttivo siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Opera un’azione di controllo sulle linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione deliberate dall’Assemblea.
Ha facoltà propositiva sulle scelte e sugli orientamenti dell’Associazione per l’applicazione delle linee generali programmatiche dell’attività e ogni qualvolta l’Associazione è chiamata in causa e ad esprimersi su temi generali che la coinvolgono.
Nomina il Direttore Responsabile e il Direttore di Redazione, nel caso si decida di non farlo coincidere con il Direttore Responsabile. Il Direttore Responsabile e il Direttore di Redazione partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto nel caso siano esterni all’organo direttivo.
Nomina il responsabile o i responsabili di eventuali altri servizi o settori dell’Associazione e/o della Rivista.
Nomina tra i suoi membri il Segretario con compiti di verbalizzazione e di controllo e aggiornamento degli adempimenti del Consiglio e dell’Assemblea, curandone, di concerto con il Presidente, le convocazioni.
Nomina al suo interno un Contabile con il compito di seguire la contabilità e redigere il Bilancio annuale consuntivo da far approvare dall’Assemblea dei soci.
Partecipano all’organismo, senza diritto di voto, i soci che sono direttamente responsabili di alcuni servizi e settori (quali la rivista) decisi dal Consiglio Direttivo.

ART. 15
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria e il Consiglio direttivo.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
Cura il sistema di comunicazione, cartacei, informatici e via etere e per i rapporti con la stampa dell’attività dell’associazione e della Rivista, stabilendo se del caso degli incarichi ad hoc.
Nel caso il Consiglio Direttivo non possa convocarsi per tempo, previa consultazione dei suoi membri e degli incaricati di settore, il Presidente si assume la responsabilità decisionale di espressioni pubbliche che riguardano l’Associazione.
Ogniqualvolta il Presidente sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni è sostituito da un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio direttivo. Qualora il Presidente sia impossibilitato a esercitare le proprie funzioni e non abbia scelto un suo delegato, il Consiglio direttivo nomina un suo sostituto per un periodo transitorio non superiore a 6 mesi fino alla nomina di un nuovo Presidente.

ART. 16
(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17
(Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18
(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo attraverso il Contabile di volta in volta nominato e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Personale retribuito)

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 23
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. L'uso del genere maschile per indicare i soci dell'associazione è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.